È stato istituito, con delibera di Giunta Municipale n. 218 del 03 luglio 2008, presso l'Ufficio Protezione Civile e Salvaguardia Idrogeologica, ai sensi della Legge 21/11/2000 n.353, il "Catasto degli Incendi Boschivi".
Il Comune in base a quanto stabilito dall'art. 10 della legge n. 353/2000 e dall'art. 75 bis della legge Regione Toscana n. 39/2000 aggiorna annualmente, previa pubblicazione all'albo pretorio online, il Catasto Incendi Boschivi, composto dalle aree che sono state interessate da incendi e sulle quali insistono i divieti e le prescrizioni sanciti dalla vigente disciplina.
I Comuni hanno l'obbligo di censire i soprassuoli percorsi da incendi avvalendosi anche dei rilievi dal Corpo Forestale dello Stato, al fine di applicare i vincoli temporali previsti all’art. 10, comma 1, della legge 353/2000.
Sono stati approvati e pubblicati all'albo Pretorio con Determinazione del Dirigente n. 1446 del 02/07/2024 gli elenchi delle aree candidate ad essere inserite nel Catasto degli incendi boschivi anno 2023 con l'elenco Particelle, Cartografie e Tavole.
I Comuni, per eventuali osservazioni, espongono per 30 giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire in tale Catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorsi 30 giorni i Comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi 60 giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni dandone comunicazione alla giunta regionale con le modalità definite dal piano regionale AIB.
L'’istituzione del catasto prevede l’apposizione di vincoli che limitano l’uso del suolo ed in particolare, l’art.76 della L.R.T. 39/2000 e succ.ve modifiche e/o integrazioni recita che:
Nei boschi percorsi da incendi è vietato:
a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal
regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;
b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia
superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel
piano AIB.
Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:
a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;
b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.