Spettacoli pubblici temporanei

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Spettacoli pubblici temporanei

Normativa di riferimento:
articolo 68 TULPS decreto legislativo 126/2016
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Descrizione

Per meglio comprendere gli intendimenti del decreto legislativo 222/2016, è importante esplicitare l’iter legislativo che ha condotto ad esso, a partire dall’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (12) in cui erano stati individuati i procedimenti oggetto di “Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva”.
Nel decreto legislativo 126/2016 (13) sono state in seguito declinate le regole generali applicabili ai procedimenti attinenti alle attività private non vincolate ad autorizzazione espressa e subordinate a segnalazione certificata di inizio di attività, comprese le procedure di presentazione delle istanze alle Pubbliche Amministrazioni.
Mediante decreti successivi sono state poi indicate le attività oggetto di procedimento di mera comunicazione o SCIA, precisando che, tutte le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.
L’articolo 2 del decreto legislativo 222/2016 (14) «SCIA 2» prevede al comma 1 che “a ciascuna delle attività elencate nell’allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato”. In particolare la tabella “A”:
• alle voci 78 e 79 delinea le procedure necessarie per lo svolgimento di spettacoli all’aperto;
• alla voce 80 quelle per l’attività di spettacolo in locali aperti al pubblico o in strutture destinate ad altre attività;
• alla voce 81 delinea le procedure necessarie per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone;
• alla voce 82 quelle per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone.
Numerosi dubbi sono sorti in relazione alla tabella “A” ed in particolare se essa abbia apportato modiche ai regimi autorizzativi previgenti.
In merito il Ministero dell’interno, con nota n. 557/PAS/U/004683 del 23 marzo 2017, ha specificato che:
“... la relazione illustrativa del decreto legislativo e, in particolare, il documento di analisi tecnico-normativa, affermano che le norme incompatibili con la nuova disciplina sono state abrogate espressamente e, per quanto riguarda il TULPS, esso è stato inciso limitatamente all’articolo 126 …” quindi le diciture richiamate della tabella “A” non paiono sufficienti a far ritenere abrogate le previsioni normative contenute nell’ultimo comma degli articoli 68 e 69 TULPS.
A seguito si esplicitano le autorizzazioni necessarie riferite alle specifiche attività:
Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza fino a 200 persone (15):
- autorizzazione articolo 80 TULPS (agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo sulla base della relazione asseverata del tecnico abilitato) e, per lo svolgimento dello spettacolo:
• SCIA articolo 68 TULPS se la manifestazione termina entro le 24,00;
• autorizzazione articolo 68 TULPS se la manifestazione termina dopo le 24,00;
- valutazione impatto acustico (16)
Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone:
- autorizzazione articolo 80 TULPS (agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza);
- autorizzazione articolo 68 TULPS per lo svolgimento dello spettacolo;
- valutazione impatto acustico.
Attività di spettacolo o intrattenimento temporaneo in locali di pubblico spettacolo aperti al pubblico già autorizzati ai sensi articolo 80 TULPS con capienza sia fino a 200 persone che superiore a 200 persone, già autorizzati senza alterare lo stato dei locali:
- se l’organizzatore è un’associazione senza scopo di lucro bisogna presentare soltanto comunicazione di cui all’articolo 18 TULPS in Questura;
- se l’organizzatore non è un’associazione senza scopo di lucro occorre:
SCIA articolo 68 TULPS se il locale ha una capienza fino a 200 persone e la manifestazione finisce entro le 24,00;
autorizzazione articolo 68 Tulps sia se il locale ha una capienza fino a 200 persone, ma la manifestazione finisce dopo le 24,00 sia se il locale ha capienza superiore a 200 persone.

Attività di spettacolo o intrattenimento temporanea sia in strutture destinate ad altre attività sia in impianti all’aperto destinati ad altre attività, con capienza fino a 200 persone:
- Autorizzazione articolo 80 TULPS (agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo) e, per lo svolgimento dello spettacolo:
• SCIA articolo 68 TULPS, se la manifestazione termina entro le 24,00;
• autorizzazione articolo 68 TULPS, se la manifestazione termina dopo le 24,00;
- valutazione impatto acustico.

Attività di spettacoli temporanei in strutture o in impianti all’aperto destinati ad altre attività con pubblico superiore a 200 persone:
- autorizzazione articolo 80 TULPS (agibilità luogo/locale di pubblico spettacolo previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza);
- autorizzazione articolo 68 TULPS per lo svolgimento dello spettacolo;
- valutazione impatto acustico.

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Ufficio del procedimento: 

UFFICIO SUAP - ATTIVITA' PRODUTTIVE
Tel. 0585 490371 - 0585 490203 - e mail: lara.failla@comune.massa.ms.it - claudio.pellegrini@comune.massa.ms.it
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Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it

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Pagina aggiornata il 06/12/2023

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