Convivenze di Fatto

  • Servizio attivo
Convivenze di Fatto

Normativa di riferimento:
- Legge 20 maggio 2016 n.76
- D.P.R. n 223 del 30 maggio 1989

A chi è rivolto

Ai ciitadini

Descrizione

Sono "conviventi di fatto" due persone maggiorenni, dello stesso sesso o sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
Sono conviventi coloro che appartengono alla stessa famiglia anagrafica risultante da una certificazione.
Tra i conviventi si instaurano una serie di diritti e di obblighi reciproci disciplinati esplicitamente dalla norma e riguardano la reciproca assistenza, la permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, i diritti nell'attività di impresa.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza, redatto in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuto da un notaio in forma pubblica.

Come fare

I cittadini si presentano in Anagrafe e sottoscrivono una dichiarazione davanti all'operatore dell'Anagrafe

Cosa serve

I cittadini si presentano muniti di:

  • Documento d'identità in corso di validità
  • Codice fiscale

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della convivenza richiesta

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Leggi la sezione "Come Fare"

Ulteriori informazioni

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: 

Ufficio Anagrafe

Ufficio del procedimento: 

UFFICIO ANAGRAFE
Tel 0585 490321 - email: richieste.anagrafe@comune.massa.ms.it

Responsabile atto finale: 

Mochi Annarita tel. 0585 490321 - annarita.mochi@comune.massa.ms.it

Strumenti di tutela

  • Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (D.lgs. 104/2010) entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ad esclusione (a meno che non si tratti di provvedimenti in materia di appalti per i quali si deve presentare ricorso entro 30 giorni). In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento (DPR 1199/71). Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
  • Ricorso Prefettura

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it

Tempi definiti per legge : Si

Possibilità di autodichiarazione: NO

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Centralino

Telefono

0585 4901

Ufficio responsabile

Servizio Anagrafe

Servizi collegati all'anagrafe

Argomenti:

Pagina aggiornata il 02/09/2024

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