Certificati storici

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Certificati storici

A chi è rivolto

Cittadini

Descrizione

I certificati anagrafici desunti da atti pregressi (certificati cosiddetti "storici" o "originari") sono rilasciati dall'ufficiale d'anagrafe, previa motivata richiesta (non si possono rilasciare certificazioni anagrafiche storiche che non siano motivate da un interesse giuridicamente tutelato).
I certificati storici rilasciati sono di due tipi:
- storico di residenza
- storico di famiglia
e non sono cumulabili.
Il certificato storico di famiglia riguarda la composizione della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) alla data della richiesta o ad una specifica data indicata dall'interessato.
Il certificato storico di residenza indica le variazioni di indirizzo effettuate dal cittadino all'interno del Comune alla data della richiesta o ad una specifica data indicata dall'interessato.
Il certificato storico non prevede la ricerca degli eredi che non è certificabile dai sistemi informatici.
Non è necessaria la presenza dell'intestatario: i certificati possono essere richiesi da chiunque ne abbia motivato interesse, purchè in possesso dei requisiti indicati.
E' necessario presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento.

Normativa di riferimento
L. n. 604 del 8 giugno 1962
D.L. 30 dicembre 1982, n. 952 convertito in L. 26 aprile 1983, n. 131

Come fare

Presentarsi direttamente allo sportello dell'Anagrafe.

Cosa serve

documento di identità

Cosa si ottiene

Il certificato richiesto

Tempi e scadenze

Il rilascio del certificato è immediato

Quanto costa

Contribuzione a carico del cittadino:
- € 16 imposta di bollo virtuale
- 0.78 cent. diritti di segreteria

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Leggi la sezione "Come Fare"

Casi particolari

Strumenti di tutela

  • Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (D.lgs. 104/2010) entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ad esclusione (a meno che non si tratti di provvedimenti in materia di appalti per i quali si deve presentare ricorso entro 30 giorni). In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento (DPR 1199/71). Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
  • Ricorso al Prefetto

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it

Tempi definiti per legge : Si

Possibilità di autodichiarazione: SI'

Ulteriori informazioni

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: Ufficio Anagrafe
mail: richieste.anagrafe@comune.massa.ms.it

Orari di apertura
lunedì, martedì, giovedì e venerdì: accesso libero con orario 9:00-12:00  e martedì , giovedì anche 15:00-17:00
mercoledì chiusura al pubblico per attività di back office

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ufficio responsabile

Servizio Anagrafe

Servizi collegati all'anagrafe

Argomenti:

Pagina aggiornata il 02/08/2024

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