Autotutela Amministrativa sugli Atti Tributari

  • Servizio attivo
Istanza di autotutela amministrativa sugli atti tributari

Normativa di riferimento:
D.L. n. 564/1994 - Legge n. 212/2000

A chi è rivolto

Ai cittadini e alle imprese

Descrizione

L’istituto dell’autotutela è il procedimento che determina l’annullamento e/o la revisione dell’atto emanato dall’Ente prevede la congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla
sua eliminazione o modifica. Tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di evitare o chiudere in un tempo congruo il contenzioso inutile ed oneroso, nonché quando si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una imposizione giusta e conforme alle regole dell’ordinamento, fatte salve, in quest’ultimo caso, la salvaguardia delle esigenze di certezza delle posizioni giuridiche coinvolte.
Il procedimento di autotutela può essere iniziato su istanza della parte, ma anche d'ufficio.
Soltanto il provvedimento finale di annullamento o di riforma parziale/totale va comunicato
all’interessato. Se è pendente ricorso, l’atto di annullamento o riforma va trasmesso anche
all’organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere

Come fare

L'istanza di autotutela deve essere indirizzata al Dirigente responsabile del Tributo dell'Ente da presentare:

  • all' Ufficio Protocollo direttamente in orario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 8:45/12:45 e martedì e giovedì anche 15:30/17:30);
  • inviata per posta all'indirizzo: Ufficio Protocollo Comune di Massa, via Porta Fabbrica, 1- 54100 Massa;
  • inviata per PEC all'indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it

Cosa serve

L'istanza deve essere presentata in carta semplice e/o utilizzando il modello editabile allegato, debitamente motivata con allegata l'eventuale documentazione a supporto della richiesta di autotutela.

 

Istanza di autotutela amministrativa su atti tributari

Cosa si ottiene

l'annullamento richiesto se dovuto

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Ulteriori informazioni

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: 

Servizio Tributi e Riscossione coattiva

Ufficio del procedimento: 

SERVIZIO TRIBUTI
Tel. 0585 490490 - 490492 – Fax 0585/490274
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 8:45/12:45 ed il martedì e il giovedì anche 15:30/17:30.
PEC: comune.massa@postacert.toscana.it

Responsabile atto finale: 

Dirigente Responsabile del Tributo
Dott. Maurizio Tonarelli
Tel. 0585 490611 - email: maurizio.tonarelli@comune.massa.ms.it

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni: 

SERVIZIO TRIBUTI
Tel. 0585 490490 - 490492 – Fax 0585/490274
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 8:45/12:45 ed il martedì e il giovedì anche 15:30/17:30.
PEC: comune.massa@postacert.toscana.it

Previsione del silenzio assenso: No

Strumenti di tutela

  • Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (D.lgs. 104/2010) entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ad esclusione (a meno che non si tratti di provvedimenti in materia di appalti per i quali si deve presentare ricorso entro 30 giorni). In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento (DPR 1199/71). Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Massa Carrara.

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it

Possibilità di autodichiarazione: SI'

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Centralino

Telefono

0585 4901

Ufficio responsabile

Servizio Politiche Tributarie

Servizio Politiche Tributarie

Argomenti:

Pagina aggiornata il 06/12/2023

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