Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate comunali

Dettagli della notizia

Il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate comunali disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale.

Data:

20 dicembre 2022

Data scadenza:

31 dicembre 2028

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Il Regolamento per la riscossione coattiva delle Entrate comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.158 del 14.09.2020, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale.
I soggetti legittimati alla riscossione sono:

  • direttamente il Comune di Massa, il quale può emanare Ingiunzioni fiscali ex R.D. 639/1910 per i crediti certi, liquidi ed esigibili divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2020, nonché Avvisi di accertamento esecutivo (sia tributario che patrimoniale) ex L.160/2019 con particolare riguardo dai commi 792 e seguenti.
  • L’Agenzia delle Entrate – Riscossione in forza di apposita deliberazione del Consiglio comunale.

I costi di elaborazione e di notifica degli atti ingiuntivi e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

  • una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  • una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell’economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. Nel caso di affidamento del credito comunale all’Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall’articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 48 rate, fermo restando che l’importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

  • fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  • da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 5 rate mensili;
  • da euro 500,01 a euro 3000,00: fino a 24 rate mensili;
  • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 36 mensili;
  • da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 42 rate mensili;
  • oltre 20.000,01 fino a 48 rate mensili.

Per rateizzazioni oltre i 20.000 euro e necessario presentare apposita fideiussione.

La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell’anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare.

Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all’art.14 del Regolamento generale delle Entrate tributarie.

Modulistica per l’avvio del procedimento di rateizzazione: MODULISTICA  

Ultimo aggiornamento

08/02/2024, 16:13