Impianti termici: periodo di accensione

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Le norme che regolano l’esercizio degli impianti termici sono contenute nei DPR 412/93, e DPR 74/2013, che classificano, tra l’altro,  i Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione e la temperatura interna...

Data:

11 aprile 2023

Data scadenza:

01 ottobre 2030

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Le norme che regolano l’esercizio degli impianti termici sono contenute nei DPR 412/93, e DPR 74/2013, che classificano, tra l’altro,  i Comuni Italiani in zone in base alle quali è stabilito il periodo di accensione e la temperatura interna degli ambienti.
MASSA è classificata in zona D, (altitudine m. 65 sldm) pertanto il periodo di attivazione consentito per gli impianti di riscaldamento installati nelle civili abitazioni decorre dal 8 novembre 2022 al 7 aprile 2023.

La durata massima giornaliera di accensione degli impianti termici è di 11 ore, distribuite in più fasce orarie nell’arco della giornata, dalle ore 05:00 alle ore 23:00.
Le temperature negli ambienti interni agli edifici non dovrebbero superare i 20° C con la tolleranza di +/- 2° C.
Al di fuori del periodo di attivazione, (prima del 8 novembre e dopo il 7 aprile) gli impianti termici possono essere attivati con una durata giornaliera non superiore a 6 ore e con una temperatura interna di 18° C.
In questo caso l’Assemblea di Condominio può decidere l’orario di accensione della propria centrale termica.
Sono esclusi dai limiti orari e temporali gli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili. I limiti relativi alla durata giornaliera non si applicano agli impianti a pannelli murati, a quelli con contabilizzatori di calore, a quelli dotati di caldaie ad alto rendimento energetico e ad altri particolari tipi di impianti tecnologicamente aggiornati:

  • centralizzati con sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo energetico (obbligatorio fin dal 30 giugno 2000 in tutti i nuovi edifici con riscaldamento centralizzato);
  • con cronotermostato e con un certo rendimento termico previsto dalla legge;
  • con teleriscaldamento, cogeneratori e altri impianti particolari.

Le indicazioni relative alle modalità e ai tempi di esercizio devono essere esposte in ogni edificio su apposito cartello.

L’amministratore deve appendere accanto alla caldaia, in un luogo ben visibile, un cartello riportante norme dell’immobile, Comune ed altitudine, zona climatica, periodo annuale e orario di attivazione della caldaia, dati del responsabile dell’esercizio e della manutenzione.

In deroga a quanto previsto  dall'articolo  4 del DPR 74/2013 ,  i  Sindaci,  con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata  giornaliera  di attivazione degli impianti termici, nonche'  stabilire  riduzioni  di temperatura ambiente massima consentita sia nei  centri  abitati  sia nei singoli immobili.  In questi casi i Sindaci assicurano l'immediata informazione  alla  popolazione dei provvedimenti.

Normativa di riferimento  
DPR n. 74/2013
DPR N. 412/93

Ultimo aggiornamento

08/02/2024, 16:15

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