Aree vietate al commercio itinerante

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Aree vietate al commercio itinerante - Piano del commercio sulle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 27/12/2016.  Individuazione delle aree interdette al commercio su  aree pubbliche in forma...

Data:

05 luglio 2021

Data scadenza:

31 dicembre 2028

Tempo di lettura:

3 min

Descrizione

Aree vietate al commercio itinerante - Piano del commercio sulle aree pubbliche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 27/12/2016.

Individuazione delle aree interdette al commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Il commercio itinerante su aree pubbliche è vietato:

  • per motivi di tutela ambientale lungo l’area demaniale degli arenili
  • per motivi di salvaguardia dell’area avente valore storico artistico e per motivi di  viabilità, anche pedonale, nel Centro Storico del Comune di Massa  e nelle aree interessate dai provvedimenti istitutivi di ZTL.

L’esercizio del commercio su aree pubbliche è altresì vietato qualora l’Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa vigente, ravvisi incompatibilità tra l’esercizio del commercio in forma itinerante e l’erogazione dei servizi di interesse pubblico, nonché per ulteriori motivi di viabilità e sicurezza che dovessero emerge nel corso di  validità del presente Piano.
E’  vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti zone:

  • Centro città: zona urbana circoscritta da Via Rocca, Via delle Mura Est, Via Palestro, Piazza Portone, Via Prado, Via dei Margini, Via Galilei, Via Villafranca, Piazza del Partigiano, Via Sottomonte;
  • Marina  di  Massa:  zona  circoscritta  da  Via  Venezia,  Via  Lungofrigido  di Ponente, Via Lungobrugiano fino al lungomare, Via Mascagni, Via Lungofrigido  di  levante  fino  a  Via  Arno,  Via  Arno,  Via  Modena,  Via  del Falasco e Via dei Giunchi;
  • Zone periferiche: Lungomare di Levante e di ponente, Viale Vespucci, Via Verdi, Via Donizzetti, Piaza Ronchi, Via delle Pinete (fatto slavo il tratto compreso tra Via Fortino, San Francesco e Via Baracchini, nei parcheggi lato mare), Via Partaccia, Via Baracchini, Via dei Campeggi, Via del Cacciatore, Via del Casone, Via Istriana, Via Ricortola, Via Pietrasanta, Via Bondano, Via Casola, Via San Leonardo, Viale Roma, Viale della Repubblica, Via Intercomunale (fatta salva l’area lato Carrara esterno aeroporto), Via Massa Avenza, Via Dorsale, Via degli Oliveti (fatto salvo il tratto tra Via Catagnina e lo stadio, lato Carrara), Via Carducci, Via Marina Vecchia, Via Aurelia Sud, e Via Aurelia Ovest, Via Romagnano, Via Castagnata, Via Solvetti, Via Frangola (fatte salve le piazze interne alle frazioni), Via dei Colli (fatte salve le piazze interne alle frazioni), Via Bassa e Alta Tambura (fatte salve le piazze interne alle frazioni), Via Arni, Via del Cacciatore, Via Tecchie, Via Foce, Viale Trieste, Via Mattei, Viale Stazione, Piazza IV Novembre e Via Pellegrini.

Il Sindaco ha la facoltà di individuare, con specifica ordinanza, eventuali altre aree interdette all’ esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, tenendo conto dei seguenti criteri:

  • tutela e valorizzazione del patrimonio d’interesse storico, artistico, culturale e ambientale;
  • sicurezza pubblica in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni;
  • incompatibilità funzionale o estetica all’arredo urbano;
  • incompatibilità di carattere igienico - sanitario;
  • incompatibilità rispetto all’erogazione di servizi di interesse pubblico.  
Ultimo aggiornamento

08/02/2024, 16:15