Vendita di liquidazione

Dettagli della notizia

Servizio Attività Produttive e Suap - Dirigente Boni Fabrizio Dove rivolgersi Ufficio competente  Commercio, Fiere e Mercati Indirizzo via Porta Fabbrica, 3   Telefono...

Data:

28 dicembre 2022

Data scadenza:

31 dicembre 2028

Tempo di lettura:

2 min

Descrizione

Servizio Attività Produttive e Suap - Dirigente Della Pina Fernando

Dove rivolgersi

Ufficio competente   Commercio, Fiere e Mercati
Indirizzo                     Via Porta Fabbrica, 3
Telefono                     0585 490217
E-mail                         lara.failla@comune.massa.ms.it

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:

  • cessazione dell'attività commerciale;
  • cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
  • trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
  • trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.

Possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al comune competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.
Le vendite di liquidazione non possono essere effettuate con il sistema del pubblico incanto.
Nell'ipotesi di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione. Nell'ipotesi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita, al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.

Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Per le merci oggetto della vendita straordinaria devono essere indicati:

  • il prezzo normale di vendita;
  • lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  • il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

Pubblicità delle vendite straordinarie
Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della comunicazione al Comune. E' vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili.

Durata delle vendite di liquidazione
Le vendite di liquidazione possono avere una durata massima:

  • di otto settimane nelle ipotesi di vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale o per cessione dell'azienda o dell'unità locale;
  • di quattro settimane nelle ipotesi di vendita di liquidazione per trasferimento in altro locale dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione o per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita

Normativa generale di riferimento: L.R. n. 62/2018

Ultimo aggiornamento

08/02/2024, 16:13