Agenzie di Viaggio

Dettagli della notizia

Modulistica relativa ad agenzia di viaggi

Data:

28 dicembre 2022

Data scadenza:

31 dicembre 2028

Tempo di lettura:

4 min

Descrizione

Servizio Attività Produttive e Suap - Dirigente Boni Fabrizio

ATTENZIONE: PAGINA IN AGGIORNAMENTO

Uffici competenti  SUAP - Servizio Turismo
Referenti                 Piera Pucci (Servizio Turismo) 0585 240046
Email                       piera.pucci@comune.massa.ms.it

Ai sensi della Legge Regionale Toscana 42/2000 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare dall’art. 82 all’ 97, che regola il settore, sono agenzie di viaggio di viaggio e turismo le imprese che esercitano le seguenti attività tipiche:

  • Produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, (Tour Operator);
  • Produzione e organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone o per gruppi, intermediazione nei servizi di cui alla lettera a) o di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico, (Tour Operator + Travel Agent);
  • Intermediazione di viaggi e soggiorni prodotti e organizzati per singole persone o per gruppi, dalle imprese di cui alla a) e b) e di singoli servizi separati con vendita diretta al pubblico, (Travel Agent).

Nell’esercizio delle attività tipiche di produzione, organizzazione, vendita e intermediazione di viaggi e soggiorni, le agenzie di viaggio stipulano contratti di viaggio, con i quali viene procurato al cliente il pacchetto turistico, ai sensi degli articoli 32 e seguenti  del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine , contratti di rivendita e di scambio).

L’apertura di un’agenzia di viaggio è soggetta a Segnalazione Certificata Inizio Attività  (S.C.I.A.) da presentare, esclusivamente in via telematica al SUAP competente per territorio, dove ha sede l’attività.

Le agenzie di viaggi e turismo, quali imprese commerciali, sono sottoposte alle normative applicabili alle imprese commerciali. La natura giuridica dell’impresa può essere di vario tipo, purché l’oggetto sociale contenga fra i suoi scopi l’attività di gestione di agenzia di viaggi e turismo. La denominazione dell'Agenzia non può essere uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, nè essere quella di Regioni o Comuni Italiani.
Propedeutico a tutto il procedimento è infatti, oltre alla verifica, la prenotazione della denominazione prescelta sul Sito INFOTRAV del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-Direzione Generale del Turismo, a cura dell’ufficio Turismo del Comune Capoluogo.

La S.C.I.A. deve essere presentata, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio, al SUAP competente per territorio per via telematica. La Segnalazione attesta il possesso dei requisiti personali, strutturali e professionali nonché l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia. La stessa deve essere completa di tutte le informazioni richieste, perché dal momento del suo ricevimento da parte dell’Ufficio competente può essere iniziata l’attività.
Il SUAP competente per territorio, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette al Comune Capoluogo copia della S.C.I.A e relative variazioni.
L’Ufficio Turismo dispone di 60 giorni di tempo per verificare la sussistenza dei presupposti e requisiti. Nel caso in cui la Segnalazione non fosse regolare o completa, l’Ufficio darà comunicazione al richiedente indicandone le cause e fissando un termine per regolarizzare o completare la segnalazione stessa: nel caso fosse necessario, il Comune Capoluogo dispone il divieto di prosecuzione dell’attività, fissando un termine entro il quale l’interessato può provvedere a conformare la pratica alle norme vigenti.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine l’Ufficio del Comune Capoluogo verifica se l’attività è stata conformata e dispone definitivamente circa la prosecuzione dell’attività.

VARIAZIONI
La variazione relativa alle attività esercitate secondo l’articolo 82, comma 1 della L.R.T. 42/2000 e s. m. comporta l’obbligo di una nuova segnalazione certificata di inizio attività.
È obbligatorio dare immediata comunicazione al SUAP per variazioni relative a:

  • denominazione dell’agenzia;
  • titolare o al rappresentante legale della società;
  • persona preposta alla direzione tecnica;
  • denominazione o ragione sociale della società;
  • sede dell’agenzia;
  • sede legale della società,

comporta l’obbligo di immediata comunicazione al SUAP competente per territorio utilizzando l’apposito modello.

ESAME DIRETTORE TECNICO
Dal 1 gennaio 2016 la funzione relativa all'espletamento degli esami di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio è di competenza della Regione Toscana. Pertanto per qualsiasi informazione si prega di contattare la Regione stessa.  

Allegati

Ultimo aggiornamento

08/02/2024, 16:15