Dichiarazione di Nascita

  • Servizio attivo
E' il procedimento diretto alla registrazione della dichiarazione di nascita di un bambino

Normativa di riferimento:
- Codice civile, r.d. n. 1238/1939
- d.p.r. n. 396/2000

A chi è rivolto

Ai genitori del figlio

Descrizione

La dichiarazione di nascita può essere fatta entro dieci giorni, innanzi all'Ufficiale delle Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, oppure, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui la nascita è avvenuta.
Se i genitori hanno la residenza anagrafica in un Comune diverso da quello in cui è avvenuto il parto, essi, o uno di essi se coniugati, hanno la facoltà di dichiarare la nascita nel loro Comune di residenza, sempre entro 10 giorni.
Nel caso in cui non risiedano nello stesso Comune, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
Se la dichiarazione è resa oltre il termine di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante o i dichiaranti devono indicare le motivazioni del ritardo con apposita dichiarazione scritta.

I figli di cittadini stranieri, il cui Stato di appartenenza riconosce loro la cittadinanza ancorchè nati all'estero, assumono la cittadinanza dei genitori, in caso contrario, qualora la legislazione straniera non riconoscesse loro la cittadinanza, questi assumono la cittadinanza italiana. La legge garantisce a tutte le donne che lo desiderano la possibilità di partorire nelle strutture sanitarie pubbliche mantenendo l'anonimato e senza alcun obbligo di riconoscimento del figlio che viene, in tal caso, affidato ai servizi sociali.

Come fare

Uno dei genitori o entrambi, se non coniugati, si presentato all'ufficio di Stato Civile per rendere la dichiarazione di nascita

Cosa serve

Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto

Cosa si ottiene

La registrazione dell'Atto di Nascita nei registri di Stato Civile

Procedure collegate all'esito

nessuna

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Leggi la sezione "Come Fare"

Ulteriori informazioni

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: 

Ufficio di Stato civile

Ufficio del procedimento: 

UFFICIO DI STATO CIVILE
Tel. 0585-490498-254-212 email: statocivile@comune.massa.ms.it
orario di apertura: da lunedì a venerdì 09:00/12:30 e martedì e giovedì anche 15:00/17:00. Mercoledì chiusura al pubblico.

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni: 

Ufficio di Stato Civile
Tel. 0585-490498-254-212 email: statocivile@comune.massa.ms.it
orario di apertura: da lunedì a venerdì 09:00/12:30 e martedì e giovedì anche 15:00/17:00. Mercoledì chiusura al pubblico.

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
Tel. 0585 490259 - n. verde 800 013846 - email: urp@comune.massa.ms.it
Orario di apertura: da lunedì a venerdì 9:00/12:30 ed il martedì e il giovedì anche 15:00/17:00

Strumenti di tutela

  • Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (D.lgs. 104/2010) entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto impugnato o dalla sua conoscenza ad esclusione (a meno che non si tratti di provvedimenti in materia di appalti per i quali si deve presentare ricorso entro 30 giorni). In alternativa è ammesso altresì ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento (DPR 1199/71). Se si è fatto ricorso al TAR non si può fare ricorso straordinario e viceversa.
  • Ricorso al Tribunale Ordinario

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it

Tempi definiti per legge : Si

Possibilità di autodichiarazione: NO

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Centralino

Telefono

0585 4901

Ufficio responsabile

Servizio Stato Civile

Servizio Stato Civile

Argomenti:

Pagina aggiornata il 11/03/2024

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