AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (art. 146 D.Lgs. n. 42/2004)
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, hanno l'obbligo di presentare il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione astenendosi dall'avviare i lavori fino a quando non abbiano ottenuta l'Autorizzazione paesaggistica.
Non necessitano di Autorizzazione paesaggistica i seguenti interventi (art. 149 D. Lgs. n. 42/2004):
a) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (D. P.R. n. 139/2010)
Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I del d. P.R. 139/2010.
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PAESAGGISTICA/Autorizzazione paesaggistica in sanatoria (art. 167 D. Lgs. n. 42/2004).
L'Autorizzazione paesaggistica in sanatoria può essere richiesta nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Normativa di riferimento:
D.Lgs. n. 22/1/2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - L.R.T. n. 1 del 03/01/2005 "Norme per il governo del territorio" - D. P.R. n. 139/2010 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"