Cittadinanza

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Cittadinanza

A chi è rivolto

cittadini

Descrizione

La cittadinanza italiana si acquista:
1. per nascita (è cittadino italiano il figlio di padre o di madre cittadini);
2. per beneficio di legge a seguito di nascita avvenuta in Italia. Il cittadino straniero nato in Italia può diventare cittadino italiano se, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana e se ha risieduto legalmente sul territorio italiano senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età. Potrà, in caso di inadempimenti riconducibili ai genitori e agli uffici della Pubblica Amministrazione, dimostrare il possesso dei requisiti (aver risieduto legalmente senza interruzioni) con ogni idonea documentazione come previsto dall'art. 33 della Legge n. 98 del 08/08/2013;
3. per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età;
4. per adozione (il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza);
5. da parte dello straniero o dell' apolide del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado siano stati cittadini per nascita (ove ricorrano determinate condizioni);
6. per matrimonio (se si tratta di coniuge di cittadino italiano e se risiede da almeno due anni in Italia ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio. In caso di figli minori il periodo è ridotto della metà);
7. da parte del minore straniero per acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte dei genitori o di un genitore, a condizione che il minore conviva con chi acquista o riacquista la cittadinanza;
8. per naturalizzazione. Essa è subordinata a periodi di residenza in Italia diversi a seconda dei casi.

NOTA - nei casi di acquisto della cittadinanza per matrimonio o per naturalizzazione, la relativa domanda si presenta al Prefetto competente per territorio.
La concessione avviene rispettivamente con Decreto del Ministro dell'Interno o del Presidente della Repubblica.

Il riacquisto della cittadinanza italiana permette di recuperare la cittadinanza italiana a chi l'ha perduta, anche in applicazione alla normativa in vigore prima dell'attuale legge. Il riacquisto è regolato dagli artt. 13 e 17 della legge 5.2.92, n. 91. La perdita della cittadinanza italiana può avvenire per:
- comportamento contrastante con i doveri di lealtà verso lo Stato;
- applicazione della convenzione di Strasburgo;
- rinuncia alla cittadinanza.

Il riconoscimento della cittadinanza italiana agli stranieri di ceppo italiano, in base al principio dello ius sanguinis, secondo il quale è cittadino italiano il figlio di padre e, dopo il primo gennaio 1948, anche il figlio di madre cittadina italiana, può essere richiesto, se residente all'estero al console, o, se residente in Italia, all'Ufficio di stato civile dove l'interessato è residente. L'Ufficio di stato civile procede all'accertamento come da circolare del Ministero dell'Interno K.28.1/1991 sulla base della documentazione prodotta dalla persona che intende richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana come discendente da cittadini italiani emigrati all'estero.

Normativa di riferimento: 

L. n. 91 del 5 febbraio 1992 - Circolare del Ministero dell'Interno n.K.28.1del 8 aprile 1991 - D.P.R. n. 362 del 18 aprile1994 - D.P.R. n. 572 del 12.10 1993 - L. n. 94 del 15 luglio 2009

Come fare

Il cittadino deve presentarsi direttamente all'Ufficio di Stato Civile

Cosa serve

Cosa si ottiene

La cittadinanza Italiana se dovuta

Tempi e scadenze

Non sono previsti tempi definiti per legge

Quanto costa

Contributo di € 200 per le istanze di concessione della cittadinanza così come per le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto o rinuncia (come previsto dalla L. n. 94 del 15.7.09)

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Ulteriori informazioni

Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria: 

Ufficio di Stato civile

Ufficio del procedimento: 

UFFICIO DI STATO CIVILE
tel. 0585 490254 - 490498 - 490212
email: statocivile@comune.massa.ms.it
orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00-12.30, martedì e giovedì anche 15:00-17:00. Chiuso il mercoledì

Uffici ai quali rivolgersi per informazioni: 

Ufficio di Stato Civile
tel. 0585 490254 - 490498 - 490212
email: statocivile@comune.massa.ms.it
orario di apertura: da lunedì a venerdì 9.00-12.30, martedì e giovedì anche 15:00-17:00. Chiuso il mercoledì

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia: 

Segretario generale - Tel. 0585 490398 - email: segretario.generale@comune.massa.ms.it

Tempi definiti per legge : No

Possibilità di autodichiarazione: NO

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Ufficio responsabile

Servizio Stato Civile

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Argomenti:

Pagina aggiornata il 26/01/2024

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