L'accesso civico "generalizzato" è un diritto esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza. .
Scopo dell'accesso civico generalizzato è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, senza obbligo di motivare la richiesta sulla base di interessi specifici. I casi di esclusione e limiti all'accesso civico sono disciplinati dall'art. 5-bis del decreto n. 97/2016.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo rimborso del costo sostenuto e documentato all'amministrazione per la risproduzione dei supporti materiali.
Le istanze non devono essere generiche ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).
RICHIESTA DI RIESAME
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o di mancata risposta entro il termine previsto il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione, il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni (eventualmente sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta; durante tale periodo i termine per l'adozioned el provvedimento da parte del citato responsabile è sospeso). Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione, il richiedente può proporre ricorso al TAR.