Autentica delle sottoscrizioni

Con la legge 29 luglio 2021, n. 108 la firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti espressamente indicati nell’articolo 14 della legge n. 53/1990, come modificato, da ultimo, dall’articolo 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pertanto non è più necessaria la comunicazione dei consiglieri della disponibilità ad autenticare al presidente della provincia e al sindaco.
 

I soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni per la presentazione delle candidature e sottoscrizione delle liste sono:

  • il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio Provinciale, i consiglieri provinciali
  • il Segretario generale
  • i funzionari incaricati dal Sindaco o dal Presidente della Provincia
  • i Sindaci  metropolitani,  i  Sindaci,   gli   assessori   comunali   e provinciali
  • i  componenti   della   conferenza   metropolitana
  • i Presidenti e i vice Presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i consiglieri metropolitani e i  consiglieri  comunali
  • i  notai
  • i  giudici  di  pace
  • i  cancellieri  e  i collaboratori  delle  cancellerie  delle  corti   d'appello   e   dei tribunali
  • i segretari delle procure della Repubblica
  • i  membri  del Parlamento
  • i consiglieri regionali
  • gli  avvocati  iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono  tempestivamente  pubblicati  nel sito internet istituzionale dell'ordine

I soggetti di cui sopra sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se candidati alle medesime elezioni (non possono tuttavia autenticare la propria sottoscrizione).


I pubblici ufficiali di cui sopra sono competenti ad eseguire le seguenti autenticazioni:
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco;
- dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;
- dichiarazione di collegamento della lista con il candidato a sindaco;
- dichiarazione di presentazione della lista da parte dei sottoscrittori;
- designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi.


 

Data ultima modifica: 
Mercoledì, 15 Marzo, 2023