TARI

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Master srl
sede Via Porta Fabbrica n.1
telefono  0585 883699

 

Martedì e Giovedì accesso solo su appuntamento dalle 09:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00.
Mercoledì accesso libero senza appuntamento dalle 09:00 alle 12:30.

Per maggiori informazioni si può accedere al sito di Master al seguente link

https://sites.google.com/view/assistenzamaster/home

Si specifica che la Società MASTER srl è dotata di una propria Carta della qualità del Servizio nella quale sono declinati i diritti che i contribuenti hanno nei confronti della Società.

ISTITUZIONE
Il tributo TARI è stato istituito in tutti i Comuni del territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2014 dall’art. 1 comma 639 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa TARES. La Tassa è destinata a coprire tutti i costi di gestione dei rifiuti urbani (raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti, compresa la pulizia delle strade).
Il Comune di Massa disciplina la TARI con proprio Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.107 del 28.06.2021 così come integrato dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30.05.2022.
La quantificazione della tariffa viene fatta di anno in anno con apposita Deliberazione del Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla Legge (solitamente entro il termine di approvazione del Bilancio preventivo anche se, visti i continui cambiamenti normativi degli ultimi anni, è stato disposto con apposita Legge un termine specifico).
Per l’anno 2022 le tariffe sono state approvate con Delibera consiglio comunale n. 50 del 30.05.2022


CHE COS’E’ LA TARI
Il tributo è corrisposto in base a tariffa annua, commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Le utenze, e conseguentemente le tariffe, si dividono in:
•    domestiche
•    non domestiche

Per entrambe le categorie la tariffa si compone di due quote:
•    quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione di rifiuti (costi amministrativi, investimenti e relativi ammortamenti);
•    quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti prodotti.

Al tributo si devono aggiungere il tributo provinciale nella misura del 5% dovuto per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, come previsto dalla Delibera della Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 46 del 21/03/2013, ai sensi art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992.


CHI DEVE PAGARE LA TARI
Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte (queste ultime solo per utenze non domestiche) a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per l'anno 2022 si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della Tarsu/Tares e Tari; in ogni caso il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione di variazione TARI:
•    se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto
•    se l'utenza risulta ancora intestata ad un soggetto deceduto o ad una ditta che ha variato la propria denominazione.

 

DA QUANDO DEVE ESSERE PAGATA LA TARI
La TARI va pagata dal giorno in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree fino al giorno in cui termina l’utilizzo.
Questo significa, ad esempio, che se si possiede un immobile da meno di un anno, si paga la TARI solo per i mesi di possesso. Per gli anni antecedenti il 2014 continueranno ad applicarsi le precedenti discipline TARSU (D. Lgs. 507/1993) e TARES (D. Lgs. 201/2011).


OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
I soggetti che occupano/detengono o possiedono locali od aree soggette al Tributo hanno l’obbligo di presentare apposita dichiarazione contenente:
•    l’inizio, la variazione o la cessazione dell’occupazione/detenzione o possesso;
•    la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
•    il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo al verificarsi dell’evento, utilizzando gli appositi moduli scaricabili direttamente da questa pagina (dichiarazione per utenze domestiche e non domestiche; variazione della dichiarazione originaria per utenze domestiche e non domestiche) e può essere consegnata, allegando un documento di identità, in uno dei seguenti modi:
•    direttamente presso gli Uffici della Società MASTER srl che supporta il Comune di Massa nella gestione della TARI in forza della Del. Cons. Com. n.90 del 29.05.2020 oppure presso il protocollo dell’Ente;
•    a mezzo posta con raccomandata a/r intestata a Comune di Massa Via Porta Fabbrica, n.1 oppure Società Master srl Via Porta Fabbrica, 1 Massa
•    tramite posta elettronica: tari@mastermassa.it
•    tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): comune.massa@postacert.toscana.it

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
Si sottolinea l’importanza nell’adempimento del presente obbligo dichiarativo in quanto il tributo viene calcolato sugli elementi in esso riportati.
L’omissione o l’infedeltà della dichiarazione originaria o della variazione delle condizioni in essa presenti comporta
•    la perdita di eventuali benefici cui il contribuente potrebbe aver diritto;
•    l’emissione nei confronti del contribuente di un avviso di accertamento per omessa o infedele dichiarazione con sanzione pari al 100% dell’ammontare del tributo.  
 

QUANDO E QUANTO SI PAGA
A seguito della modifica dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, è stato previsto al comma 15 ter che le rate con scadenza fissata prima del 1° dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe applicabili l’anno precedente, mentre i versamenti con scadenza fissata in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate per l’anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
L’art. 31 comma 3 del Regolamento comunale dispone le seguenti scadenze ordinarie:
•    31 maggio 1°rata acconto TARI pari al 25,00% delle tariffe deliberate per l'anno precedente;
•    31 luglio 2°rata acconto TARI pari al 25,00% delle tariffe deliberate per l'anno precedente;
•    30 settembre 3° rata acconto TARI pari al 25,00% delle tariffe deliberate per l'anno precedente;
•    05 dicembre 4° rata saldo TARI calcolata a saldo sulla base delle tariffe approvate per l'anno corrente.

Per l’anno 2022, poiché il termine per approvare la Tariffa è stato spostato prima al 31 maggio e successivamente al 30 giugno, il Consiglio comunale ha approvato le tariffe in data 30 maggio con la Delibera n. 50; di conseguenza il comma 5 dell’Art.31 del Regolamento TARI dispone che per l’anno 2022 le scadenze dei pagamenti siano le seguenti:
31 agosto - 31 ottobre  - 20 dicembre
31 agosto (rata unica Tari  2022)



Per conoscere quanto si deve pagare è necessario fare il seguente calcolo:

  • utenze domestiche
    Quota fissa: si ottiene moltiplicando i mq dell’immobile per il coefficiente stabilito in base al numero dei componenti il nucleo familiare.
    Quota variabile: si ottiene prendendo il valore corrispondente al numero dei componenti del proprio nucleo familiare.
    Ai fini dell’applicazione della tariffa, si specifica che non esiste alcuna differenza tra utenze domestiche residenti ed utenze domestiche non residenti se non nella modalità di calcolo dei componenti del nucleo familiare (Art. 16 del Regolamento)
    Per le utenze domestiche residenti, intendendo per tale soltanto quelle dove il titolare è anche residente, si prende direttamente il dato che risulta all’anagrafe del Comune.
    Per le utenze domestiche non residenti, intendendo per tale anche coloro che, pur essendo residenti nel territorio comunale, occupano o detengono un altro immobile, il numero dei componenti del nucleo familiare viene calcolato PRESUNTIVAMENTE in base alla grandezza dell’immobile stesso.
    Tale presunzione, tuttavia, può essere rettificata nel momento in cui il contribuente dichiara il proprio nucleo familiare. A tal fine il Comune mette a disposizione apposita modulistica.   
     
  • utenze non domestiche
    Quota fissa: si ottiene moltiplicando i mq ritenuti tassabili per il coefficiente stabilito in base alla categoria di appartenenza;
    Quota variabile: si ottiene moltiplicando i mq ritenuti tassabili per il coefficiente stabilito in base alla categoria di appartenenza

Per entrambe le tipologie di utenza, la quota fissa e la quota variabile vanno poi sommate tra di loro e al risultato va aggiunto il 5% di contributo TEFA a favore della Provincia.


Cliccando sul link sottostante è possibile effettuare gratuitamente il calcolo della tariffa.   
--> CALCOLO TARI


MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti possono essere  effettuati utilizzando il bollettino PAGO PA che si trova allegato all’avviso di pagamento con le modalità nello stesso riportate oppure collegandosi al sito del Comune di Massa (www.comune.massa.ms.it) sezione PagoPA ed accedendo uno dei seguenti servizi on line :
•    Servizio di Pagamento PagoPA (senza accreditamento) Diversi Servizi Comunali
•    Servizio di Pagamento PagoPA (con accreditamento) Diversi Servizi Comunali
Qualora il giorno di pagamento corrisponda ad un giorno festivo la scadenza sarà prorogata al giorno feriale successivo.
 

COSA SUCCEDE SE NON SI PAGA LA TARI
Ai sensi dell’art.31 comma 7 del Regolamento TARI in caso di totale o parziale omissione del pagamento di quanto dovuto alle prescritte scadenze, il Comune provvederà a notificare, anche mediante Raccomandata A/R o posta elettronica certificata, un sollecito di pagamento da versare in un'unica soluzione nel termine indicato. Nel caso di mancato pagamento del sollecito, il Comune provvederà ad emettere avviso di accertamento esecutivo con sanzione del 30% dell’importo dovuto oltre a interessi.   
 

RIDUZIONI
Come previsto dal comma 660 e 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., il Comune ha disciplinato con il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni legate alla potenzialità di produzione dei rifiuti e alla capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'utilizzo dell'ISEE.

Per poter usufruire delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta sulla modulistica messa a disposizione dal Comune entro i termini previsti dal Regolamento. Le riduzioni/agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Le domande sono soggette alla verifica delle condizioni dichiarate da parte degli appositi Uffici comunali.

Al fine di facilitare la comprensione da parte dell’utenza si elencano succintamente le riduzioni previste dal Regolamento comunale suddivise per utenze domestiche e non domestiche con invito a verificare direttamente gli articoli citati:
Utenze domestiche
Art. 21 Zone non servite: abbattimento percentuale in base alla distanza dal più vicino cassonetto;
Art. 22 Riduzioni per le utenze domestiche:
-    A) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
-    B) fabbricati rurali ad uso abitativo, come definiti dall'art. 9 del D.L. 30/12/93, n. 557, convertito nella Legge 26/2/94, n. 133: riduzione del 30 %;
-    C) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del
10 %.
-    Ai sensi dell’art. 1 comma 48 della 178/20 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia
Art. 23 Riduzione per raccolta differenziata:
-    Abbattimento 15% quota variabile per compostaggio;
-    Abbattimento per conferimento alla “Ricicleria”

Utenze non domestiche
Art. 9 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo: Riduzione della quota variabile fino all’80% proporzionale alla quantità di rifiuti avviati al riciclo;
Art. 21 Zone non servite: Abbattimento percentuale in base alla distanza dal più vicino cassonetto;
Art. 24 Riduzioni per utenze non domestiche: abbattimento quota fissa e variabile:
-     a) ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 6 mesi nell’anno solare: riduzione del 20%;
-    b) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrati nelle categorie n. 7 e 8 (Alberghi con o senza ristorante), n. 25 e 27 (Negozi di genere alimentare), n. 22, 23 e 24 (Bar e Ristoranti), aventi sedi operative site nelle frazioni: Bargana, Bergiola, Lavacchio, Canevara, Casette, Caglieglia, Forno, Casania, Guadine, Gronda, Resceto, Redicesi, San Carlo, Pariana, Altagnana, Antona ed aventi un volume di affari annuo non superiore ad euro 50.000,00: 30%;
-    c) ai locali e loro pertinenze dove viene svolta l'attività economica inquadrata nella categoria n. 24 (Bar e Ristoranti) che provvedono alla dismissione delle slot machine e/o apparecchi similari per il gioco d’azzardo presenti nei propri locali, debitamente documentata: riduzione del 20%.
-    d) attività commerciali ed artigianali aventi sede operativa nelle strade precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi: riduzione del 50%;
 

BONUS SOCIALE ED ALTRE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALL’ART. 26 DEL REGOLAMENTO COMUNALE
Una menzione a parte meritano gli artt. 25 e 26 del Regolamento comunale che disciplinano, rispettivamente il c.d. Bonus sociale e altre agevolazioni che il Consiglio comunale può prevedere per ogni specifico anno.
La peculiarità di tali agevolazioni è che sono interamente finanziati con fondi del Bilancio comunale e non vanno a gravare sulla quantificazione generale delle tariffe.
Ciò significa che al contribuente viene addebitata la Tariffa che gli spetta in base ai dati in possesso dell’Ente; tuttavia, lo stesso importo addebitato (o una parte di esso a seconda della casistica) viene pagato dal Comune stesso così che al contribuente non resta che pagare la differenza, se esistente, per adempiere alla propria obbligazione tributaria.
BONUS SOCIALE
Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento per la Disciplina della TARI, per le utenze domestiche residenti che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019. Per fruire del beneficio gli interessati devono annualmente presentare formale richiesta, utilizzando il modello predisposto, entro il 28 febbraio di ogni anno, provvedendo ad allegare il modulo ISEE.
I beneficiari del contributo totale o parziale a copertura del pagamento della tassa devono avere i seguenti requisiti:
- rimborso totale per nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 8.265,00;
- rimborso parziale del 15% per nuclei familiari di n.5 componenti con ISEE non superiore ad euro 15.000,00;
- rimborso parziale del 25% per i nuclei familiari di n.6 o più componenti con ISEE non superiore ad euro 15.000,00.

Modalità di invio/consegna della richiesta Bonus Sociale: entro il 28 febbraio di ogni anno
- consegna all'ufficio protocollo del Comune insieme a copia ISEE aggiornato;
- Invio attraverso PEC a comune.massa@postacert.toscana.it
- tramite servizi on-line-sportello sociale -richiesta riduzione utenze domestiche bonus sociale
  Link

Le suddette modalità di presentazione della domanda sono da considerarsi tassative.


RICEZIONE DOCUMENTI DI RISCOSSIONE IN FORMALITA’  ELETTRONICA
Qualora il contribuente  volesse optare per la ricezione in formato elettronico dell’avviso di pagamento TARI ordinario, nonché per la ricezione di eventuali comunicazioni circa le variazioni delle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio strade, e/o dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, occorre inviare l’apposito MODULO all'assistenza MASTER al seguente link: https://mastermassa.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1

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ARERA: portale di trasparenza per la gestione rifiuti
Sezione dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 3 del Testo Integrato in materia di Trasparenza -TITR (delib.ARERA n. 444/2019)

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Data ultima modifica: 
Martedì, 14 Marzo, 2023