Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1998, n. 294.
Art. 1
Per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (2), è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni annue a decorrere dall'anno 1999.
Art. 2
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(2) Riportata al n. A/CLXX.